Art. 4 (Allegato B)
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[1]Il servizio tra Venezia, Porto Said ed Alessandria sara' posto in coincidenza a Porto Said coi piroscafi adibiti alla linea Genova, Bombay, Singapore e viceversa.
[2]Sara' riservato alla partenza da Genova sui piroscafi suddetti in ogni viaggio - con preavviso di almeno dieci giorni - lo spazio necessario, entro pero' il limite di un terzo della portata dei piroscafi stessi, per provvedere al trasporto delle merci di Venezia per le Indie e per l'Estremo Oriente, che saranno trasbordate sui medesimi a Porto Said, per proseguire sollecitamente oltre Suez.
[3]La Societa' usera' nei porti oltre Suez parita' di trattamento alle merci dirette a Genova ed a Venezia, osservando sempre l'avviamento richiesto ed indicato dagli speditori, e mettendo, con preavviso di almeno 10 giorni, a disposizione dal traffico per Venezia, come per i viaggi di andata, lo spazio occorrente fino al limite di un terzo della portata del piroscafo.
[4]Le merci per Venezia e scali dell'Adriatico, provenienti dai porti d'oltre Suez coi piroscafi della Societa', saranno trasbordate sollecitamente a Porto Said su quello dalla linea per l'Adriatico.
[5]La Societa' mancando, senza il concorso di forza maggiore, all'obbligo assunto per quanto riguarda lo spazio da riservarsi a bordo dei piroscafi della linea Genova-Bombay, per provvedere al traffico di Venezia, sara' responsabile verso gli speditori delle detti merci dei danni che loro derivassero dal ritardo nella prosecuzione delle medesime.
[6]Qualora, salvo il caso di forza maggiore le merci - provenienti od a destinazione di Venezia - dovessero per qualche tempo rimanere in giacenza a Porto Said, gli speditori ed i destinatari non dovranno sostenere alcuna spesa.
Testo in vigore dal 5 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
