Art. 3 (Allegato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La Societa' si obbliga di trasportare e trasbordare a Venezia ed a Brindisi le merci ed i passeggieri da Ancona, e Bari per l'Egitto e per le Indie e viceversa, senza alcun aumento nel nolo e nei prezzi di passaggio, come se i passeggieri e le merci stesse si imbarcassero e sbarcassero nei detti porti di Ancona e di Bari.
Testo in vigore dal 5 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
