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[1]I veterinari di confine o di porto, che, al promulgarsi della presente legge, prestano il loro ufficio da 3 anni almeno, possono essere confermati in ufficio senza alcuna formalita' di concorso o di esame.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e' di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. ZANARDELLI. GIOLITTI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 11 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
