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[1]Entro il 31 dicembre 1902, il Governo ha facolta' di modificare, con decreto Reale, la costituzione organica del Consiglio superiore di sanita', dei Consigli sanitari provinciali e della Direzione generale della sanita' pubblica, per conformarli alle nuove esigenze del servizio contemplato dagli articoli precedenti e dal Regolamento da emanarsi a termini dell'articolo 55 della legge sanitaria.
[2]Trascorso detto termine, ogni ulteriore modificazione organica deve farsi per legge.
[3]Fino a che detta modificazione non venga tradotta in atto rimarranno in funzione il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali, quali erano costituiti allo scadere dell'ultimo triennio.
Testo in vigore dal 11 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
