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[1]Nel bilancio dell'Entrata e' inscritta, sotto apposito capitolo, una somma corrispondente al presuntivo prodotto dei diritti di visita sanitaria e delle ammende stabilite dalla presente legge.
[2]La meta' di tali proventi e' destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie; al quale scopo, a cura del Ministero del Tesoro, l'importo relativo e' versato annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti come deposito volontario o conto corrente fruttifero.
[3]Il fondo serve nei casi di straordinarie eventualita' di epizoozie, come pure per sopperire ad eventuali deficienze del capitolo dei sussidi per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, normalmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'Interno. I prelevamenti sono fatti con decreti del Ministero del Tesoro ed inscritti nel bilancio del Ministero dell'Interno, in aumento del capitolo anzidetto.
[4]L'altra meta' del provento e' destinata:
- a)al pagamento degli stipendi ai veterinari provinciali per la quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 62;
- b)al pagamento delle indennita' per abbattimento di animali per la quota spettante allo Stato, giusta gli articoli 55 e 62;
- c)ai sussidi per provvedimenti profilattici nei casi di epizoozie;
- d)per aumento al fondo per i sussidi alla istituzione di condotte veterinarie comunali e consorziali.
[5]In corrispondenza a siffatte destinazioni, verranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero dell'Interno.
Testo in vigore dal 11 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
