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[1]Nell'articolo 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e' soppressa la lettera b del 3° comma, ed e' aggiunto il comma seguente:
[2]«Sono a carico dello Stato e della provincia in parti uguali:
- a)lo stipendio del veterinario provinciale;
- b)le indennita' per abbattimento di animali nei casi contemplati dall'articolo 55».
Testo in vigore dal 11 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
