Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Insorgendo questioni intorno all'applicazione della presente legge o chiedendosi rettifiche nelle inscrizioni o nei certificati del casellario giudiziale, provvede, sull'istanza del Pubblico Ministero o della parte interessata, il presidente del tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero il presidente del tribunale di Roma.

[2]Il presidente decide dopo aver udito il Pubblico Ministero e anche l'istante, ove lo chieda.

[3]Dalla decisione del presidente non e' ammesso che il ricorso in cassazione.

Testo in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-30;87~art8 · fonte del testo

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