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Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato, al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli e' stato rilasciato, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con multa sino a lire duemila.

Testo in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-30;87~art7 · fonte del testo

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