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Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita inscrizione di alcuno nel casellario giudiziale, e' punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione da uno a trenta mesi.
Testo in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009
