Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nei certificati estratti dall'Autorita' giudiziaria, per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:
[2]1.° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;
[3]2.° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;
[4]3.° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;
[5]4.° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.
Testo in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009
