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[1]Nei certificati estratti dall'Autorita' giudiziaria, per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

[2]1.° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

[3]2.° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

[4]3.° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

[5]4.° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

Testo in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-30;87~art3 · fonte del testo

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