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[1]Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ogni pubblica Amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, puo' richiedere ed ottenere un certificato delle inscrizioni esistenti al nome della persona designata.

[2]Il certificato e' rilasciato altresi' sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

[3]I detti certificati sono rilasciati nei limiti stabiliti nell'articolo 4.

Testo in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-30;87~art2 · fonte del testo

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