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La presente legge sara' attuata gradatamente in tre anni, a cominciare dal 1° luglio A tale effetto la maggiore spesa occorrente in lire 418,440 sara' iscritta, in aumento, sul capitolo delle spese di ufficio delle magistrature giudiziarie, per un terzo nell'esercizio finanziario 1900-901, per due terzi nell'esercizio 1901-902, e per intero nell'esercizio successivo.
Testo in vigore dal 17 luglio 1900 al 15 luglio 1901
