Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, gia' prorogati fino al 30 giugno 1901, sono prorogati fino al 31 dicembre 1903.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1901.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Cocco-Ortu.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 30 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
