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[1]Le domande debitamente documentate dovranno essere prodotte non piu' tardi del 31 dicembre 1893, alla Commissione di cui all'art. 17 della legge stessa, la quale, accertatasi che le provincie e i comuni non sono in grado di soddisfare, senza eccessivo aggravio dei contribuenti, il loro debito nel periodo stabilito, le comunichera' col proprio voto, a mezzo del Ministero dell'Interno, all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti per i relativi provvedimenti.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 agosto 1893.

[4]UMBERTO.

[5]Grimaldi.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini

Testo in vigore dal 18 agosto 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1893-08-06;473~art2 · fonte del testo

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