Art. 3
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[1]Il capoverso dell'articolo 15 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849, e' abrogato.
[2]Con apposito Regolamento da approvarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanita', saranno determinate le norme relative all'impianto degli armadi ed al loro funzionamento tecnico amministrativo.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1899.
[5]UMBERTO.
[6]Pelloux.
[7]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009
