Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La dotazione dell'armadio e' limitata ai soli medicinali urgenti, i quali dovranno essere acquistati presso una delle farmacie dei Comuni contermini.
[2]La spesa per l'impianto dell'armadio e per la provvista dei medicinali e' a carico del Comune; pero' la gestione amministrativa di esso dovra' dal Comune essere affidata alla Congregazione di Carita' o ad altra pia Istituzione, qualora le medesime provvedano al servizio dei medicinali pei poveri infermi.
[3]Il prezzo tariffale dei farmaci somministrati in base alla prescrizione medica, sara' esatto colle norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009
