Art. 1
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Nei Comuni, o frazioni di Comuni ove manchi una farmacia, e quando quelle esistenti nei Comuni limitrofi, o nel capoluogo, siano molto distanti e di difficile accesso, il Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanita', potra' rendere obbligatorio l'impianto di un «armadio farmaceutico» da custodirsi ed esercitarsi dal medico condotto.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009
