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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sono mantenute in vigore le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1882, n 837, relative alla facolta' concessa ai Comuni del compartimento Ligure Piemontese di applicare alle mappe del loro territorio, rilevate, completate, o rettificate, un nuove estimo per la ripartizione del contingente d' imposta.

[7]Quando pero' nelle rispettive provincie siano intraprese le operazioni per la formazione del nuovo catasto a cura del Governo, la detta facolta' sara' subordinata all' approvazione del Ministro delle Finanze.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1900.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Chimirri.

[12]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-12-23;448~art1 · fonte del testo

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