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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' confermata, fino al 30 giugno 1893, la tara di 12.50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale.1
[8]Due mesi prima che il termine sia compiuto, il Governo del Re dovra' presentare al Parlamento un progetto di legge nel quale il trattamento stabilito per le tare delle cassette nazionali e delle estere sia conciliato nel modo piu' conveniente.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Monza, addi' 28 giugno 1892.
[11]UMBERTO.
[12]Giolitti.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1893, n. 337
1La L. 30 giugno 1893, n. 337 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' confermata fino al 30 giugno 1894 la tara di 12 50 per cento, di cui all'articolo unico della legge 28 giugno 1892 n. 303, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale".
Testo in vigore dal 15 luglio 1893 al 16 dicembre 2009
