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[1]E' in facolta' del Ministero, sopra proposta delle Intendenze di finanza, di consentire che gli attuali appaltatori di rivendite, allo scadere dei contratti in corso, di nove in nove anni, conservino la gestione delle rivendite di cui sono investiti, purche' vi accudiscano personalmente e corrispondano allo Stato un canone eguale a quello convenuto per il contratto scaduto, se questo e' superiore all'ammontare del canone, cui dovrebbero sottostare ai sensi dell'articolo 6, o, in caso opposto, il canone medesimo.
[2]Quando gli attuali appaltatori non accudiscano personalmente alle rivendite, e' in facolta' del Ministero di consentire, sopra proposta delle Intendenze di finanza, la rinnovazione dell'appalto alle suespresse condizioni ai commessi debitamente autorizzati che abbiano rappresentato l'appaltatore per almeno la meta' della durata dell'appalto.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906
