Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906. Leggi il testo vigente →

[1]La concessione delle rivendite, di cui al precedente articolo 3, avra' la durata di nove anni; potra' pero' essere rinnovata dalle Intendenze di finanza per eguali periodi di tempo.

[2]Tale concessione, come pure quella delle rivendite di cui all'articolo 4, saranno revocate ogni qualvolta i titolari diano luogo a rimarchi di qualsiasi genere, o incorrano nelle responsabilita' per cui dalla legge sulle privative, o dal regolamento per la sua applicazione, sia prevista la pena della destituzione.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-02-03;50~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari