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[1]La concessione delle rivendite, di cui al precedente articolo 3, avra' la durata di nove anni; potra' pero' essere rinnovata dalle Intendenze di finanza per eguali periodi di tempo.
[2]Tale concessione, come pure quella delle rivendite di cui all'articolo 4, saranno revocate ogni qualvolta i titolari diano luogo a rimarchi di qualsiasi genere, o incorrano nelle responsabilita' per cui dalla legge sulle privative, o dal regolamento per la sua applicazione, sia prevista la pena della destituzione.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906
