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[1]Il diritto di preferenza nel conferimento delle rivendite, di cui al precedente articolo 4, e' stabilito dal seguente ordine di graduatoria:
[2]1. ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite ed infermita' contratte per cause dirette e necessarie del servizio; e percio' ammessi al godimento della pensione, sempreche' questa non ecceda le annue L. 1000;
[3]2. alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili degli individui indicati al n. 1, morti per cause dirette e necessarie del servizio;
[4]3. ai sott'ufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi collocati a riposo, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda le annue L. 600: la preferenza dovra' pero' essere data ai concorrenti sprovvisti di pensione;
[5]4. alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli individui indicati al n. 3, morti in attivita' di servizio, o collocati a riposo, sempreche' il matrimonio sia stato contratto prima che il loro marito o padre cessasse dal servizio.
[6]Le vedove, gli orfani e le figlie maggiorenni nubili dei sott'ufficiali, delle guardie di finanza e dei militari di truppa, morti in attivita' di servizio, saranno compresi in questa categoria solo quando il servizio prestato dal loro marito o padre avrebbe a questo dato diritto al collocamento a riposo.
[7]5. a coloro che si sono resi benemeriti per servizi prestati alla patria;
[8]6. alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli individui indicati al n. 5.
[9]7. ai sott'ufficiali, alle guardie di finanza ed ai militari di truppa, non compresi nelle categorie 1 e 3, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni;
[10]8. alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli individui classificati al n. 7;
[11]9. alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili dei rivenditori defunti.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906
