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[1]Sul reddito delle rivendite, superiore alle L. 200 e non eccedente le L. 4000, e' dovuto allo Stato, a titolo di corrispettivo della concessione, il canone stabilito dalla seguente scala graduale:
[2]sul reddito da L. 201 a 400 10 %
[3]» » » 401 a 600 15 »
[4]» » » 601 a 800 20 »
[5]» » » 801 a 1000 25 »
[6]» » » 1001 a 1500 35 »
[7]» » » 1501 a 2000 45 »
[8]» » » 2001 a 3000 55 »
[9]» » » 3001 a 4000 60 »
[10]Agli effetti dell'applicazione di questo canone, sara' tenuto a base il reddito offerto da ciascun esercizio sullo smercio dei tabacchi nell'anno finanziario precedente, non tenendo conto delle oscillazioni che possono verificarsi, in piu' o meno, nell'anno in corso.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906
