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Le altre rivendite, con reddito eccedente le annue L. 4000, saranno date in appalto con le norme stabilite dalla legge di contabilita', e per la durata di un novennio; con facolta' nell'Amministrazione di rinnovare i contratti a trattativa privata, e per uguali periodi di tempo, in conformita' al successivo articolo 9.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906
