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Le rivendite di generi di privativa, il cui reddito annuo non eccede le L. 600, sono conferite dalle Intendenze di finanza, sentite le Giunte municipali, a persone domiciliate nel Comune ove i singoli esercizi sono situati, a condizione che le geriscano personalmente, e con speciale riguardo ai concorrenti che fossero pensionati o congedati dal Corpo delle guardie di finanza.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-02-03;50~art3 · fonte del testo

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