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[1]Gli spacci all'ingrosso si conferiscono per appalto, sotto l'osservanza della legge sulla contabilita' dello Stato.

[2]E' pero' in facolta' del Ministero delle Finanze, allo scadere dei contratti, rinnovarli, di nove in nove anni, a trattativa privata, sempre quando lo creda conveniente per l'Amministrazione, ed i titolari di essi, durante il novennio, non sieno incorsi in alcuna irregolarita', ed abbiano inoltre prestati utili servizi, specialmente nella scoperta e nella repressione del contrabbando, ovvero quando la media della vendita del novennio superi quella su cui fu bandita l'asta per l'aggiudicazione.

[3]Il riappalto a trattativa privata non potra' essere concluso che a condizioni piu' vantaggiose per l'Erario di quello originario, la misura delle indennita' di esercizio dovendo essere inferiore a quella per cui avvenne la primitiva aggiudicazione.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-02-03;50~art2 · fonte del testo

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