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[1]Nei Comuni ove esiste una sola rivendita, in caso di vacanza, spettera' alle Giunte municipali, se richieste, di provvedere alla provvisoria gestione per assicurare la continuita' del pubblico servizio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 febbraio 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Chimirri.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906
