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Le rivendite, il cui reddito eccede le L. 600 e non va oltre le L. 4000, saranno conferite da una Commissione composta dall'Intendente di finanza della provincia, che la presiede, da un consigliere di prefettura nominato dal Prefetto ad ogni biennio, e da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale pure ad ogni triennio.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1901 al 31 ottobre 1906
