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[1]E' derogato alle disposizioni degli articoli 11, 19, 20, 31 e 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, in quanto sarebbero applicabili ai beni della suddetta casa religiosa.
[2]In pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento dovuta al demanio dello Stato ai termini dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, sara' assegnata al demanio stesso una quota di beni di valore corrispondente alla tassa medesima.
Testo in vigore dal 4 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
