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Al verificarsi della condizione espressa nell'articolo 1° del decreto del Regio Commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria, in data 11 dicembre 1860, n. 205, il patrimonio della soppressa casa religiosa delle Cappuccine di Citta' di Castello, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovera', e con le servitu', gli oneri, le ragioni ed azioni, debiti e crediti tutti ad esso inerenti, sara' costituito in Ente morale autonomo, e destinato al mantenimento di un Istituto d'insegnamento agrario da fondarsi a Citta' di Castello, sotto la diretta ed esclusiva autorita' dello Stato.
Testo in vigore dal 4 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
