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[1]Il Regio commissario liquidatore della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino, versera' alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali tutte le residue somme, per qualsiasi titolo esistenti a nome della Cassa stessa, quali risulteranno dal bilancio di liquidazione, che sara' da lui presentato e depositato, a norma di legge.
[2]A partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutti i rapporti fra la Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni ed i soci s'intendono definiti, con decadenza dei soci stessi da ogni e qualunque azione al riguardo.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
