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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto la data di soppressione del Comitato istituito con l'articolo 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, a regolare mediante apposita convenzione i rapporti con la Banca d'Italia, in dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge e ad introdurre nel bilancio dello Stato le necessarie variazioni per l'applicazione della legge stessa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 29 marzo 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
