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[1]Le disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilita' delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 e di quelle di altre gestioni dipendenti dalla guerra, contenute negli articoli 1, 2, 5, 6 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2830, si applicano anche alle contabilita' riferibili agli esercizi stessi e rientranti nella competenza dell'ex Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace e degli ex Uffici stralci dei trattati di pace, di cui ai Regi decreti-legge 10 aprile 1927-V, n. 458, e 11 ottobre 1928-VI, n. 2311 e consecutivi provvedimenti ministeriali.
[2]Il comma precedente non si applica ai conti resi o da rendere da parte degli istituti anticipatori per i danni di guerra che dovranno seguire la procedura ordinaria.
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
