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[1]La disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, e' applicabile anche alle questioni tra il Regio tesoro e l'Istituto nazionale di previdenza sociale incaricato del servizio delle pensioni ed indennita' di assicurazione assegnate da Istituti austro-ungarici di previdenza sociale e poste a carico dell'Italia, nonche' a tutte le altre questioni finanziarie non contemplate nell'articolo 1° del su citato decreto rientranti nella competenza dei soppressi uffici di verifica e compensazione di Roma e Trieste al momento della loro soppressione.
[2]Il comitato menzionato nell'articolo 1° della presente legge deliberera', in caso di irreperibilita' o nullatenenza del debitore, sul definitivo abbandono delle pratiche di recupero dei crediti tedeschi ed austriaci ceduti all'Italia ai sensi dell'Accordo italo-germanico del 20 gennaio 1930 reso esecutivo con il R. decreto-legge 5 maggio 1930-VIII, n. 815, e dell'Accordo italo-austriaco del 21 novembre 1930 reso esecutivo con legge 31 marzo 1932-X, n. 325.
[3]Lo stesso Comitato procedera' all'esame dei rendiconti bimestrali relativi alla liquidazione della gestione autonoma del soppresso Ufficio di verifica e compensazione di Trieste che verranno compilati a cura della Direzione generale del Tesoro, e sottoposti poi all'approvazione del Ministro per le finanze.
[4]In tali rendiconti saranno comprese anche le eventuali partite attive e passive provenienti dalla gestione dell'ex Ufficio di verifica e compensazione di Roma.
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
