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Sono devolute al bilancio dello Stato:
- a)le attuali disponibilita' liquide della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra, e quelle che deriveranno dal realizzo, da parte del Regio tesoro, dei titoli e delle altre attivita' di pertinenza della stessa;
- b)le somme accantonate a cura del Regio tesoro per il pagamento di titoli austro-ungarici ed indennizzi per danni di guerra subiti all'estero non rivendicate dagli aventi diritto nel termine perentorio stabilito nell'art. 5 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41;
- c)le disponibilita' nette che risulteranno al termine della liquidazione dei soppressi uffici di verifica e compensazione di Roma e di Trieste;
- d)qualunque altra attivita' netta risultante dalla liquidazione dell'ex Ufficio stralcio trattati di pace.
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
