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[1]A modifica dell'originario statuto dell'Ente, il patrimonio del Consorzio della provincia e dei comuni trentini viene devoluto ad un Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento, il quale dovra' provvedere, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al regolamento definitivo del conto delle anticipazioni per danni di guerra esistente con il Tesoro.
[2]L'amministrazione dell'Ente finanziario sara' assunta da un commissario governativo nominato dal Ministro per le finanze, assistito da un Comitato amministrativo composto dal prefetto della Provincia, dal segretario federale e dai rispettivi rappresentanti e da due funzionari dello Stato da designarsi dal Ministro per le finanze.
[3]L'Ente finanziario, il cui statuto sara' sottoposto all'approvazione dei Ministri per l'interno e per le finanze, si avvarra' per tutto quanto concerne la materia delle anticipazioni dei danni di guerra della procedura e dei privilegi fiscali stabiliti nella legislazione per i danni di guerra, nonche' nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1920 emanato in virtu' del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081.
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
