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[1]I reclami di cui all'articolo precedente dovranno essere prodotti in carta da bollo da lire 6, in plico raccomandato, on oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.
[2]Le somme ed i titoli non richiesti nel termine suddetto saranno acquisiti all'Erario dello Stato.
[3]Nulla e' innovato alle precedenti disposizioni emanate per materie indicate nell'articolo 1° che stabiliscono speciali sanzioni di decadenza.
[4]Il limite di lire 5000 di cui all'art. 6 del R. decreto-leggo 18 gennaio 1937-XV, n. 41, e' elevato a lire 20.000.
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
