Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), e' sostituito il seguente:
[2]«Art. 125. - Tutti i militari di lª e 2ª categoria che sono inviati in congedo illimitato, rimangono ascritti all'esercito permanente. Essi fanno poi passaggio nell'8° o 9° anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e vi rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, dopo di che passano alla milizia territoriale.
[3]«Peraltro i militari con ferma di cinque anni (eccettuati i' sottufficiali) passano direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 9° anno dell'obbligo di servizio ed i militari trasferiti dalla marina nell'esercito per effetto dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, passano puro direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo di servizio».
[4]L'art. 127 del citato testo unico e' abrogato.
Testo in vigore dal 12 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
