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[1]Rispetto ai membri del Corpo insegnante e del Corpo sanitario non sara' considerato come nuovo impiego:
[2]§ 1.° La qualita' di Direttore o di Collaboratore, sotto qualunque titolo, di Stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati;
[3]§ 2.° La qualita' di membro del Consiglio superiore di sanita'.
Testo in vigore dal 6 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
