Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1862 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque all'epoca della pubblicazione della presente legge riunisce in se' due o piu' degli stipendi o delle provvisioni di cui e' vietato il cumulo od e' prescritta la riduzione, dovra', entro un mese dalla pubblicazione medesima, farne la dichiarazione all'Ufficio di Prefettura o Sotto-Prefettura del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quell'impiego o provvisione che egli intende conservare.
tolto: La mancanza della dichiarazione suddetta sara' considerata quale rinunzia a tutti gl'impieghi o provvisioni da lui ritenuti, tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello Stato.
tolto: Qualora si tratti del cumulo di un impiego governativo con altro impiego non retribuito dallo Stato, s'intendera' rinunciato l'impiego governativo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-07-19;722~art17 · fonte del testo
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