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Gl'impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Universita' libere, e da qualsiasi altra Amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso.
Testo in vigore dal 6 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
