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[1]La liquidazione della tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno sara' fatta in base alla densita' dei sughi, iscrivendosi a carico del fabbricante una quantita' di zucchero greggio di 2ª classe corrispondente a 1500 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati, e per ogni centesimo di cui risultera' superiore all'unita' la loro densita' a 15 gradi centigradi di temperatura, intendendo, presa per unita' di densita' quella dell'acqua distillata alla temperatura di 4 gradi centigradi.
[2]Sara' pero' in facolta' del fabbricante di esigere, al principiare di ogni annata di esercizio e per tutta la durata della stessa, che la tassa venga esatta sulla quantita' di zucchero effettivamente prodotto.
Testo in vigore dal 25 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
