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E' riservata al Ministero dell'Interno la facolta' di continuare a tenere nella colonia di S. Pietro a Perugia, ai patti e condizioni risultanti dalla Convenzione stipulata coi monaci cassinesi, i minorenni corrigendi che vi si troveranno allorche' i beni costituenti il patrimonio di cui all'articolo primo saranno costituiti in Ente morale autonomo, e cio' finche' non possa essere provveduto al loro collocamento in altri Istituti.
Testo in vigore dal 8 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
