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E' derogato alle disposizioni degli articoli 11, 19, 20, 31 e 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, in quanto sarebbero applicabili ai beni della suddetta Casa religiosa.
Testo in vigore dal 8 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
