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Anche dopo la costituzione dell'Ente morale di cui all'articolo precedente, continueranno a stare a carico del patrimonio suindicato la spesa occorrente per la conservazione della parte monumentale ed artistica dell'abbazia di S. Pietro, e quella per le pensioni dovute agli ex-religiosi della soppressa Casa tuttora superstiti al tempo in cui avra' effetto la disposizione dell'articolo primo.
Testo in vigore dal 8 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
