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[1]((Il collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente scelto fra i consiglieri di Stato e di dodici membri effettivi e sei supplenti ripartiti come segue:
- a)quattro delegati, dei quali due scelti dal ministro delle finanze fra persone non appartenenti, all'Amministrazione finanziaria, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola o commerciale, del capo del servizio dell'industria e del commercio presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e di un altro delegato scelto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio;
- b)sei delegati effettivi e sei supplenti scelti dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio fra le persone, aventi distinta competenza in materia industriale, agricola o commerciale, che saranno proposte al detto Consiglio, due per ciascuna, da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Consiglio stesso;
- c)il direttore generale delle gabelle;
- d)il direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganale.
[2]L'ufficio di segretario del Collegio e' tenuto dal capo della sezione amministrativa aggregata all'ufficio tecnico delle dogane)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
