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[1]((Nei casi previsti dal precedente articolo gli atti della controversia e il campione della merce che la dogana deve inviare al ministro, e nei casi d'appello contro il giudizio della Camera di commercio, le memorie presentate dal contribuente, sono esaminati preventivamente dall' «Ufficio tecnico delle dogane».
[2]Il ministro delle finanze, sulle risultanze dell'esame del predetto Ufficio tecnico, puo' risolvere, senza richiedere il parere del Collegio dei periti, e con decreto motivato, le controversie, per le quali si verifichi una delle condizioni seguenti:
- a)quando la controversia riguardi una merce sulla classificazione della quale siasi, in circostanze identiche, gia' altra volta pronunciato il Collegio dei periti;
- b)quando la controversia sia limitata all'accertamento della genuinita', del grado alcoolico o saccarometrico, oppure alla semplice misurazione o determinazione della quantita' dei componenti di una merce o di alcuni di essi;
- c)quando l'esame degli atti della controversia da parte dell'Ufficio tecnico delle dogane abbia portato a conclusione totalmente favorevole al contribuente)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
