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[1]((Nei casi previsti dal precedente articolo gli atti della controversia e il campione della merce che la dogana deve inviare al ministro, e nei casi d'appello contro il giudizio della Camera di commercio, le memorie presentate dal contribuente, sono esaminati preventivamente dall' «Ufficio tecnico delle dogane».

[2]Il ministro delle finanze, sulle risultanze dell'esame del predetto Ufficio tecnico, puo' risolvere, senza richiedere il parere del Collegio dei periti, e con decreto motivato, le controversie, per le quali si verifichi una delle condizioni seguenti:

  • a)quando la controversia riguardi una merce sulla classificazione della quale siasi, in circostanze identiche, gia' altra volta pronunciato il Collegio dei periti;
  • b)quando la controversia sia limitata all'accertamento della genuinita', del grado alcoolico o saccarometrico, oppure alla semplice misurazione o determinazione della quantita' dei componenti di una merce o di alcuni di essi;
  • c)quando l'esame degli atti della controversia da parte dell'Ufficio tecnico delle dogane abbia portato a conclusione totalmente favorevole al contribuente)).

Testo in vigore dal 7 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1887 al 7 gennaio 1911. 16 parole tolte, 150 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Ministro delle Finanze presentera'aggiunto: Nei casi previsti dal precedente articolo gli atti della controversiatolto: , aggiunto: e il campione della merce tolto: e le memorie del contribuente al Collegio consultivo dei periti doganali aggiunto: che la dogana deve inviare al ministro, e nei casi d'appello contro il giudizio della Camera di commercio, le memorie presentate dal contribuente, sono esaminati preventivamente dall' «Ufficio tecnico delle dogane».

aggiunto: Il ministro delle finanze, sulle risultanze dell'esame del predetto Ufficio tecnico, puo' risolvere, senza richiedere il parere del Collegio dei periti, e con decreto motivato, le controversie, per le quali si verifichi una delle condizioni seguenti:

aggiunto: a) quando la controversia riguardi una merce sulla classificazione della quale siasi, in circostanze identiche, gia' altra volta pronunciato il Collegio dei periti;

aggiunto: b) quando la controversia sia limitata all'accertamento della genuinita', del grado alcoolico o saccarometrico, oppure alla semplice misurazione o determinazione della quantita' dei componenti di una merce o di alcuni di essi;

aggiunto: c) quando l'esame degli atti della controversia da parte dell'Ufficio tecnico delle dogane abbia portato a conclusione totalmente favorevole al contribuente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1887-11-13;5028~art4 · fonte del testo

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