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[1]((Qualora il contribuente non abbia chiesto il giudizio della Camera di commercio, ovvero la dogana od il contribuente non creda di accettare il giudizio emesso dalla Camera, la decisione spetta al ministro delle finanze, udito, salvo nei casi indicati all'art. 4, il parere del «Collegio consultivo dei periti doganali».
[2]Il ricorso al ministro delle finanze contro il giudizio della Camera di commercio deve presentarsi entro 15 giorni da quello in cui il giudizio e' stato comunicato; il contribuente puo' inviare allo stesso Ministero memorie per iscritto Contenenti le sue ragioni)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
