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Non vi e' luogo a contravvenzione ne' ad applicazione di multe, in esito a risoluzioni di controversie, se non nei casi in cui risulti evidente che la controversia sia stata dal commerciante promossa per coprire un tentativo di frode fatto per mezzo di una dichiarazione inesatta.
Testo in vigore dal 29 novembre 1887 al 7 gennaio 1911
