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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, e per quattordici anni, dall'esercizio 1889-90 all'esercizio 1902-1903 inclusivi, sara' stanziata la somma annuale di lire diecimila, da pagarsi al comune di Modena a titolo di rimborso di spese incontrate per la sistemazione, nel fabbricato dell'Albergo Arti, degli Istituti antiquari, artistici e scientifici, di pertinenza dello Stato, in esecuzione della convenzione fra il Governo ed il detto comune di Modena, addi' 7 luglio 1889, allegato A, che fa parte integrante della presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 11 maggio 1890.
[9]UMBERTO.
[10]P. Boselli. Giolitti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 maggio 1890 al 9 maggio 2025
